21 Aprile 2008
Carne, le nuove regole dell’etichetta

Si informa che il Ministero delle Politiche Agricole ha ritenuto opportuno aggiornare le disposizioni in materia di etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine sulla base dell’esperienza maturata in questi anni a seguito dell’introduzione di questa nuova disciplina con il Regolamento comunitario 1760/2000. L’aggiornamento è stato sollecitato anche dall’aumento delle richieste di approvazione di disciplinari per l’uso di indicazioni facoltative nell’etichettatura della carne bovina, per evitare indicazioni non autorizzate che normalmente finiscono con il creare confusione agli occhi del consumatore. A questo proposito viene subito fatta chiarezza circa l’utilizzo di certificazioni di prodotto e di processo e in particolare alcune menzioni specifiche particolarmente attraenti agli occhi dei consumatori. La circolare ministeriale precisa che non possono essere citate in etichetta certificazioni volontarie di prodotto relative a requisiti specifici come NO OGM, alimentazione vegetale, omega 3, benessere animale e simili se non in presenza di un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero. Possono invece essere citate sulle confezioni le certificazioni volontarie di prodotto come ad es. UNI 10939:01, ISO 22005, ecc., che non prevedono requisiti specifici ma prevedono la certificazione di aspetti che riguardano principalmente l’implementazione di un sistema organizzativo/gestionale dell’organizzazione che si fa carico della gestione/controllo della filiera produttiva per uno specifico prodotto a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione e cioè ente, tipo di certificazione e numero certificato. Allo stesso modo le certificazioni volontarie di prodotto che prevedono, da parte dell’Organizzazione certificata, il controllo centralizzato di requisiti igienico sanitari aggiuntivi rispetto a quelli normalmente previsti dalla normativa vigente sono ammesse a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione e cioè ente, tipo di certificazione e numero certificato.           Sempre per rendere le etichette più trasparenti possibili, la circolare regolamenta meglio l’uso di marchi privati e collettivi registrati. In particolare l’uso di marchi privati e collettivi registrati sulle confezioni delle carni è ammesso a condizione che i marchi medesimi non siano tali da fornire informazioni che dovrebbero essere invece previste in un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero. Secondo il Ministero inoltre, tali certificazioni e marchi privati e/o collettivi, al fine di facilitare l’operatività, possono essere contenuti anche in unica etichetta con le informazioni facoltative previste dal Regolamento CE n. 1760/ 2000 e del decreto ministeriale del 30 agosto, e rientranti nel relativo disciplinare approvato, purchè sia evidente una separazione fisica tra le certificazioni e marchi e le informazioni medesime. La separazione fisica può essere realizzata graficamente, raggruppando le informazioni relative alla etichettatura in un apposito spazio in etichetta. In ogni caso, l’etichetta unica deve essere espressamente prevista ed approvata nell’ambito del disciplinare di etichettatura.
Il disciplinare di etichettatura facoltativa predisposto da un’organizzazione del settore ed approvato dal Ministero indica anche i soggetti appartenenti a tale organizzazione che possono utilizzare le indicazioni facoltative di cui al disciplinare. Molto spesso si osserva che operatori della distribuzione utilizzano una sorta di etichetta del tipo “informazioni per i consumatori” ove riportano delle indicazioni facoltative che rientrano nei disciplinari e ciò in quanto il fornitore della carne è una struttura dotata di un disciplinare approvato dal Ministero.
La circolare ministeriale intende fare chiarezza anche in questo campo in quanto viene precisato che il trasferimento di informazioni facoltative ad altro operatore esterno all’organizzazione medesima presuppone il possesso da parte di quest’ultimo di un disciplinare di etichettatura autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole. In mancanza di detto disciplinare non è possibile l’utilizzo in alcun modo delle informazioni facoltative, anche se queste ultime sono apposte in etichette direttamente sulla carne.
Di contro si possono trasferire, secondo le prescrizioni del Regolamento CE n. 1760/2000, esclusivamente le informazioni obbligatorie.
L’illecito uso delle informazioni facoltative è sanzionato dall’art. 5 del D.Lgs 29 gennaio 2004, n. 58 e coinvolge anche le organizzazioni che incautamente le hanno fornite.
Le organizzazioni autorizzate ad etichettare le carni bovine con informazioni facoltative vengono invitate a non fornire documentazioni con informazioni facoltative medesime ad operatori non appartenenti alla stessa organizzazione o associati ad altra organizzazione che non sia in possesso di un disciplinare autorizzato. Se ciò non fosse possibile per ragioni organizzative, le stesse organizzazioni devono prevedere opportune avvertenze sulla documentazione di accompagnamento in questione che, in ogni caso, diffidi l’uso diretto o indiretto delle informazioni facoltative in mancanza di disciplinare autorizzato dal Ministero.
Viene quindi posto in rilievo il ruolo dei controlli svolti dagli organismi indipendenti per cui si precisa che è opportuno differenziare l’intensità del controllo nelle diverse fasi del ciclo produttivo.
 
Indicazioni sulla razza
Tra le informazioni facoltative relative all’animale hanno acquisito un rilevante interesse quello concernente il genotipo dell’animale medesimo ed in particolare l’indicazione di “razza” o di “tipo genetico”. Le organizzazioni in possesso di un disciplinare di etichettatura autorizzato, che prevedono la possibilità di riportare in etichetta, tra le informazioni facoltative, le diciture “razza”, “tipo genetico” o “meticcio/incrocio” devono attenersi, pertanto, alle seguenti indicazioni:
-          Tipo genetico: in etichetta l’informazione dovrà essere riportata come “tipo genetico: incrocio di (seguito dalla razza del padre)”;
 
-          Razza: in etichetta l’informazione dovrà essere riportata come “razza: (seguita dal nome della razza)”. Si fa rilevare che per poter indicare la razza è necessario che il bovino sia iscritto ad un libro geneaologico.
In tutti i casi dovrà essere garantita la veridicità delle informazioni sia in termini di autocontrollo da parte dell’organizzazione che di controllo da parte dell’organismo indipendente.
 
Tecniche di allevamento
Le informazioni da riportare in etichetta relative alle tecniche di allevamento, all’alimentazione e all’indicazione della denominazione e sede o regione dell’allevamento, devono essere sempre abbinate al periodo per il quale detta informazione è effettivamente garantita. L’assenza di quest’ultima informazione lascerebbe intendere che le informazioni in questione sono state garantite dalla nascita del bovino. Pertanto, i disciplinari di etichettatura che prevedono informazioni relative alle tecniche di allevamento, all’alimentazione e all’indicazione della denominazione e sede o regione dell’allevamento devono sempre prevedere anche l’indicazione del periodo al quale fanno riferimento e per il quale sono garantite, periodo che non può essere inferiore ai quattro mesi.
 
Sanzioni
 
-          Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o l’organizzazione, che commercializza carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.
 
-          Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al precedente punto, si applica all’operatore e alla organizzazione che commercializza carni bovine con indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo Regolamento CE n. 1760/2000, non corrispondenti  al vero.
 
-          Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o l’organizzazione, che commercializza carni  bovine utilizzando, oltre alle indicazioni obbligatorie le indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle autorità competenti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
 
-          Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore o l’organizzazione, che non adotti un sistema idoneo a garantire la veridicità delle informazioni obbligatorie e facoltative e il nesso tra le carni e l’animale o il gruppo di animali interessati ai sensi del citato articolo 13 del Regolamento CE n. 1760/2000 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
 

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